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INFORMATIVA
ex articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
INFORMATIVA e CONSENSO
Gentile Signora/e, Società, Associazione, Ente
desidero informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito Codice Privacy) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i suoi diritti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 135 Codice Privacy, è stato approvato, con Provvedimento del Garante n. 60 del 06.11.2008 (pubblicato nella G.U. n. 275 del 24.11.2008) il Codice Deontologico Privacy, nella cui osservanza tutti i liberi professionisti devono espletare la propria attività.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice e dell’art. 3 del Codice Deontologico Privacy, Le fornisco quindi le seguenti informazioni.
Il trattamento che lo Studio Legale potrà effettuare, anche in osservanza della Autorizzazione Generale n. 4/2014, della Autorizzazione Generale n. 7/2014 e delle Autorizzazioni al trattamento dei dati a carattere giudiziario e dei dati sensibili correlati all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011:
- a) sarà effettuato tramite sistema informatizzato e/o raccolta di documentazione cartacea e persegue le seguenti finalità: specificare la tipologia di incarico o fare riferimento al preventivo scritto
nonché ai fini dell’adempimento delle prescritte finalità di natura fiscale, inerenti alla tenuta della contabilità ed alle dichiarazioni fiscali oltre che agli eventuali adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e conseguenti norme applicative ed attuative – D.M. 16 aprile 2010);
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di assolvere al mandato;
- c) i dati potranno essere/saranno comunicati a: Ordine Forense e/o UIF ai meri fini antiriciclaggio e Amministrazioni Giudiziarie in genere (specificare la competenza della causa e/o altri soggetti terzi a cui i dati devono essere comunicati: Conservatoria Registri Immobiliari, IVG, ecc.)
ed in particolare potranno essere utilizzati in sede giudiziale e stragiudiziale mediante produzione di documenti od esposizione in atti ovvero esposti oralmente in udienza, od, ancora, comunicati a consulenti o collaboratori interni ed esterni, ad altri professionisti, a ordini o collegi professionali, ad istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di credito, all’amministrazione finanziaria dello Stato e agli enti eventualmente autorizzati, alle forze di polizia, a ufficiali giudiziari, a enti locali, a enti pubblici economici e non economici, sempre nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali;
c1) i dati potranno essere comunicati sia in ambito nazionale che internazionale sia nell’Unione Europea che in altri paesi;
c2) in ottemperanza del Provvedimento a carattere generale del 28.11.2008 del Garante, i dati potranno essere comunicati all’Amministratore di Sistema;
c3) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti terzi, se non chiedendoLe, in via preventiva, il Suo espresso consenso.
Tali dati verranno trattati per gli scopi connessi e/o strumentali alle attività professionali dello Studio Legale, in osservanza delle finalità da perseguire di cui sopra, nel rispetto del Codice Deontologico Professionale, in conseguenza dell’instaurato rapporto di prestazione d’opera intellettuale, intercorrente tra il Cliente e lo Studio Legale, e per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra.
Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e sarà effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati (elaboratori in rete non accessibili al pubblico e/o tramite servizi di cluod computing garantiti contrattualmente) ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, quali password personalizzate con accesso esclusivo, codice identificativo personale e controllo sull’accesso degli archivi, così come previsto e disciplinato dagli articoli da 31 a 36 inclusi del Codice e sempre nel rispetto dell’articolo 11 del Codice. Da un punto di vista organizzativo vengono operati controlli sia sull’assegnazione degli incarichi ai soggetti preposti al trattamento dei dati che sulla classificazione dei dati stessi.
La informo inoltre che il consenso previsto dall’articolo 23 del Codice non è necessario nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 24, comma 1), lett. b), debbano eseguirsi obblighi derivanti dal rapporto professionale intercorrente tra il Cliente e lo Studio Legale, o per adempiere a specifiche richieste del Cliente (interessato), o nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lett. c), i dati siano raccolti e poi trattati, comunicati e/o diffusi ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto.
Il titolare del trattamento è: titolare Studio Legale
Gli incaricati sono: nome e cognome degli eventuali collaboratori e/o praticanti
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli articoli 7,8,9 e 10 del Codice, che Le riproduciamo integralmente:
Art.7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
- a) dell’origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L’interessato ha diritto di ottenere:
- a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art.8 Esercizio dei diritti
- I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
- I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
- a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
- b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
- d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
- f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
- g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
- h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
- Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.
- L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art.9 Modalità di esercizio
- La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
- Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
- I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
- La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art.10 Riscontro all’interessato
- Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
- a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
- b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
- I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
- Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
- Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
- Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.
- La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
- Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
- Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
- Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.