La collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali non dichiarati (c.d. “voluntary disclosure”) rappresenta una procedura che potremmo definire di pacificazione tributaria, inserita in un più vasto programma di lotta ai fenomeni di illecito fiscale internazionale secondo quanto già raccomandato nel 2010 dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e, più recentemente nell’aprile 2013, dalla relazione della Commissione per lo Studio sull’auto-riciclaggio (Commissione Greco). Sin dal 2008, infatti, tutti i Paesi tra le piazze finanziarie più riconosciute (tra cui la Svizzera) sotto la pressione del G20 e degli altri organismi sovranazionali hanno iniziato a sottoscrivere accordi conformi agli standard elaborati dall’OCSE, improntati a criteri di trasparenza e allo scambio di informazioni a livello fiscale. Per fare l’esempio della Svizzera, oltre ad aver sottoscritto la Convenzione Ocse sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e ad aver concluso diversi accordi sullo scambio di informazioni ai fini fiscali, il Consiglio Federale ha avviato il 14 gennaio 2015 due consultazioni per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni (c.d. Common Reporting Standard approvato dall’OCSE). Dopo tre anni di contrattazioni, peraltro, la Svizzera ha raggiunto un’intesa definitiva anche con l’Italia. Si prevede che l’accordo avrà un effetto propulsivo rispetto all’adesione alla procedura poiché la modifica all’attuale art. 26 del Trattato italo-elvetico sulle doppie imposizioni introdurrà lo scambio di informazioni fra i due Paesi, facendo cadere una volta per tutte lo storico baluardo del segreto bancario. Come effetto premiale, conseguente alla firma dell’accordo, la disciplina della voluntary disclosure prevede il dimezzamento delle sanzioni di monitoraggio fiscale. L’accordo da parte dei Governi è stato firmato in data 23 febbraio 2015 mentre per la ratifica dei rispettivi Parlamenti ci vorranno un anno e mezzo o due. Anche il Liechtenstein ed il Principato di Monaco, hanno raggiunto rispettiva-mente il 26 febbraio 2015 ed il 2 marzo 2015, un accordo con il Governo Italiano con i medesimi contenuti di quello concluso con la Confederazione svizzera, che consente lo scambio di informazioni tra i due Paesi relativamente a tutte le imposte previste dai rispettivi ordinamenti. Gli Accordi appena citati si aggiungono alle ulteriori intese già in vigore e raggiunte dall’Italia con ulteriori paesi ovvero i c.d. paradisi fiscali, in materia di scambio di informazioni.
È evidente come il programma di voluntary disclosure, in concomitanza con la firma degli accordi di scambio di informazioni, nasca con il dichiarato intento di far rientrare in Italia tutte quelle somme che sono state trasferite all’este-ro in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227). Alla voluntary disclosure dei beni detenuti all’estero si affianca, tuttavia, la voluntary disclosure c.d. “nazionale” consistente nella possibilità di regolarizzare le violazioni di obblighi dichiarativi in Italia commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, di IRAP ed IVA, nonché le violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
La procedura di regolarizzazione
La nuova forma di regolarizzazione, introdotta lo scorso dicembre con la Legge n. 186/2014, è in vigore dal 1° gennaio 2015 ed è rivolta principalmente ai contribuenti residenti in Italia (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, inclusi i Trust) che detengono all’estero investimenti ed attività finanziarie (anche per interposta persona) in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale consistenti nella omessa/infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Nella forma di c.d. voluntary disclosure nazionale la procedura è accessibile anche agli enti commerciali (società di capitali, società di persone, etc.) per regolarizzare violazioni commesse in Italia aventi rilevanza fiscale. Le diverse componenti di patrimonio che possono essere regolarizzate sono molto numerose e, in generale, coincidono con tutti gli investimenti ed attività finanziarie che avrebbero dovuto essere dichiarati nel quadro RW del Modello Unico annuale. A titolo esemplificativo potranno essere regolarizzati conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, immobili, gioielli e beni d’arte. Nella forma di voluntary disclosure nazionale possono essere regolarizzati i maggiori imponibili non dichiarati agli effetti delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, dell’IVA e delle ritenute. Il contribuente è tenuto a fornire all’Amministrazione finanziaria ogni prova documentale necessaria per poter determinare i maggiori imponibili relativi alle imposte dovute. La procedura di collaborazione volontaria dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2015 e potrà riguardare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. La procedura di voluntary disclosure deve riguardare, quindi, tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono scaduti i termini ordinari per l’accertamento dei tributi e/o la contestazione delle sanzioni amministrative tributarie. Per le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti detenuti all’estero, le annualità accertabili vanno dal 2009 al 2013 (investimenti detenuti in Paesi non black list ovvero paesi con i quali l’Italia ha raggiunto un accordo di scambio di informazioni come Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco) e dal 2004 al 2013 (investimenti detenuti in paesi black list ovvero i c.d. paradisi fiscali). Per le violazioni delle imposte (redditi ed IVA), nei casi di infedele dichiarazione dei redditi, i periodi d’imposta interessati sono quelli compresi nel periodo 2010-2013 o nel periodo 2006-2013 (se sono state commesse violazioni di rilevanza penale-tributaria). Nei casi in cui, invece, la dichiarazione dei redditi sia stata omessa, i periodi d’imposta ancora accertabili sono rispettivamente compresi nel periodo 2009 2013 e nel periodo 2004-2013 (se sono state commesse violazioni di rilevanza penale tributaria).
La procedura non potrà attivarsi qualora la domanda del contribuente venga presentata in seguito all’inizio di accessi, ispezioni o verifiche o di altre attività di accertamento tributario o penale di cui ha avuto formale conoscenza e queste siano riconducibili all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.
Il costo della Voluntary Disclosure
Contrariamente alle forme di regolarizzazione in vigore negli anni precedenti, conosciute come “scudi fiscali”, la voluntary disclosure non prevede l’anonimato e non è previsto alcuno sconto sulle imposte dovute a seguito di una eventuale emersione di maggiori redditi imponibili ma soltanto una significativa riduzione delle sanzioni applicabili. Di conseguenza, dovranno essere versate dal contribuente tutte le imposte che derivino dai redditi non dichiarati, comprensive degli interessi maturati. In generale, quindi, i costi effettivi della procedura in termini di imposte, sanzioni ed interessi possono variare significativamente e dipendono da diversi fattori quali, ad esempio, l’avvenuta tassazione o meno, in origine, delle attività detenute all’estero, il numero di anni accertabili in funzione del paese dove sono detenute le attività ma anche, ai fini delle sanzioni sul monitoraggio fiscale (quadro RW del Modello Unico) il numero di anni di infedele o omessa dichiarazione delle attività all’estero. Ai costi per imposte e sanzioni dovranno essere naturalmente aggiunti gli onorari professionali dei professionisti incaricati che faranno riferimento alle Tariffe indicate dal Consiglio nazionale dell’Ordine di appartenenza (Avvocati o Dottori Commercialisti). La normativa prevede alcune forme di semplificazione per la determinazione delle imposte applicabili sulle rendite finanziarie estere e di riduzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale. Nel primo caso, per il calcolo dei rendimenti delle attività finanziarie detenute all’estero con consistenza media annua inferiore ai 2 milioni di Euro, è prevista una tassazione a forfait opzionale pari all’1,35% (alle attività finanziarie viene attribuito un rendimento pari al 5% del valore rilevato alla fine del periodo d’imposta, tassato con l’aliquota del 27%). Nel secondo caso, la procedura di voluntary disclosure internazionale riconosce il dimezzamento delle sanzioni base, per l’infedele od omessa compilazione del quadro RW del Modello Unico annuale, fissandole nella misura dell’1,50/0, purché si verifichi una delle seguenti condizioni:
- le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996;
- le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
- il contribuente rilascia all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria;
- gli Stati black-list in cui tali attività sono detenute abbiano firmato entro il 2 marzo 2015 un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni (come nei casi di Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco) ed il contribuente provveda a trasferire le predette attività in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea oppure rilasci all’intermediario finanziario estero l’autorizzazione di cui alla lettera c).
Qualora il contribuente non effettui il trasferimento o non rilasci l’autorizzazione all’intermediario finanziario (contribuente c.d. “non trasparente”) la sanzione minima base sarà applicata nella misura del 2,25% annuale rispetto ai capitali non dichiarati. In tutti i casi, le sanzioni subiscono ulteriori riduzioni ad un sesto o ad un terzo della sanzione definitivamente applicabile a seconda che il contribuente, rispettivamente, accetti la quantificazione operata dall’Agenzia delle Entrate delle imposte e/o delle sanzioni dovute; ovvero, pur decidendo di instaurare una fase di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, provveda al pagamento delle imposte e delle sanzioni nuovamente quantificate entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione.
Perfezionamento della procedura di Voluntary Disclosure ed effetti
L’iter della procedura si conclude con la quantificazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di quanto dovuto dal contribuente a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Il versamento delle predette somme potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure ripartito in tre rate mensili. Il pagamento dell’ultima rata dovuta avrà l’effetto di perfeziona-re la procedura a condizione che siano verificati anche i requisiti di spontaneità, completezza e veridicità richiesti dalla legge di riferimento.
Il perfezionamento dell’iter comporterà anche il venir meno dei presupposti di punibilità per i reati tributari commessi alla detenzione di attività frutto di evasione, con effetti premiali anche rispetto all’esclusione di punibilità per il reato di riciclaggio e di auto-riciclaggio (in vigore dal 1° gennaio 2015).