Il trustee è la figura più importante dello schema negoziale del trust: la sua mancanza comporta l’ inesistenza originaria del negozio.
Egli è generalmente nominato nell’atto istitutivo dal disponente, che ha facoltà di nominare eventualmente anche più di un trustee, regolamentando espressamente i rapporti interni tra i co-trustees, in relazione ai quali si parla di “collegio di trustee”.
Il trustee assume la titolarità del diritto o della proprietà dei beni oggetto del trust, che gli vengono trasferiti con il negozio dispositivo, e gode di ampia libertà di disposizione e di amministrazione, con il limite generale ed inderogabile di rispettare lo scopo del trust.
Nonostante il trustee abbia formalmente la titolarità dei beni, questi ultimi non si confondono con il suo patrimonio personale: la c.d. trust property (da intendersi come l’insieme dei beni oggetto del trust) costituisce un patrimonio separato, e il beneficiario ne è proprietario sostanziale. Difatti, nell’eventualità di fallimento del trustee, la trust property non rientra nella massa fallimentare: i suoi creditori personali non possono aggredire i beni oggetto del trust per soddisfare le loro pretese creditorie. Inoltre, ai fini fiscali, la tassazione dei beni in trust è separata da quelli costituenti il patrimonio personale del trustee.
Il trustee, per il suo compito di amministrare e conservare i beni conferiti in trust con lo scopo fissato dal disponente, generalmente riveste un ufficio gratuito, sebbene il disponente possa nell’atto istitutivo prevedere un compenso, così come può disporlo il giudice, se lo ritiene necessario. In forza della sua qualifica, il trustee è tenuto a svolgere il suo incarico con diligenza e ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nell’atto istitutivo. La violazione di tali doveri implica l’insorgere di responsabilità personale nei confronti del beneficiario; da sempre questo rappresenta uno dei punti più delicati della disciplina del trust. Egli risponde per qualsiasi breach of trust (violazione del trust) dalla quale sia derivato un wasting of assets (sperpero dei beni); più in generale, si suole dire che la sua responsabilità coincide con l’obbligo di riportare i beni in trust nelle condizioni in cui si sarebbero trovati se, durante la vigenza del trust, il trustee non avesse commesso errori. Va infine segnalato che il trustee non deve trarre alcun profitto diretto dalla gestione del trust.