Informazioni generali:
Valuta – Sterlina (GBP)
Controllo valutario – No
Principi contabili di redazione del bilancio– UK GAAP/IAS. I bilanci di esercizio devono essere depositati annualmente.
Principali entità di business – Sono le società per azioni e a responsabilità limitata pubbliche o private (LLC), le società a responsabilità limitata (LLP), le società in accomandita, le partnership, le società fiduciarie per l’investimento in beni immobili (REIT) e le filiali di società estere (branch).
Tassazione delle società:
Residenza – Una società è considerata residente nel Regno Unito se è costituita nel Regno Unito o se la sede principale di gestione e controllo è nel Regno Unito.
Informazioni generali – Una società residente nel Regno Unito è soggetta al regime impositivo delle società sui redditi ovunque prodotti (vedi “Redditi imponibili”) con la possibilità di usufruire dei crediti per le imposte pagate all’estero. I redditi e le perdite estere (compresi quelli di alcuni assets di capitale) derivanti da stabili organizzazioni (PE) di una società residente nel Regno Unito, possono essere esclusi dalla base imponibile tramite opzione irrevocabile. L’effetto dell’opzione può essere differito in una delle PE in cui sono avvenute le perdite. Esistono regola anti- evasione basate sulle nuove regole relative alle CFC (vedere sotto “Società estere controllate”) che limita i redditi che possono essere esclusi dalla imposizione nel Regno Unito in virtù dell’opzione di cui sopra. Una società non residente è soggetta a tassazione soltanto per i redditi aventi la propria fonte nel Regno Unito inclusi quelli di una stabile organizzazione (PE), per redditi immobiliari del Regno Unito, per redditi da interessi e redditi generati nel Regno Unito utilizzati da una PE per fini commerciali.
Reddito imponibile – Per una società residente nel Regno Unito, le imposte sono calcolate sui redditi di varia tipologia. I costi di esercizio possono essere dedotti dai redditi imputabili nella dichiarazione dei redditi se non costituiscono investimenti. Non sono ammesse detrazioni per l’ammortamento di terreni e fabbricati. Invece, per investimenti su impianti, macchinari (incluse i costi per i fabbricati), è ammesso uno sgravio fiscale dall’8% al 18% in modo decrescente in funzione del tipo di asset. Uno sgravio totale è ammesso annualmente per gruppi d’imprese per costi fino a 200.000 sterline (escluse le automobili) dal 1 gennaio 2016 (500.000 sterline dal 01 aprile 2014 al 31 dicembre 2015). Vi è un limite alle detrazioni per costi se le società del Regno Unito costituiscono un “grande gruppo”. Le regole del “debt cap” si applicano se le deduzioni d’imposta per i costi netti di un gruppo di compagnie nel Regno Unito eccedono i costi finanziari lordi del gruppo mondiale.
Tassazione dei dividendi – L’esenzione dalle imposte si applica alla maggior parte dei dividendi (e le distribuzioni) se non essi non provengano da una banca, da una compagnia di assicurazione o da un altro operatore finanziario. I dividendi ricevuti da una società “non-small” del Regno Unito sulla maggior parte delle azioni ordinarie e molti dividendi di azioni non ordinarie derivanti da un’altra società (del Regno Unito o estera), sono esenti da imposte sulle società. Le piccole società possono beneficiare dell’esenzione sui dividendi (e le distribuzioni) derivante da società del Regno Unito o estere purché residenti in una giurisdizione che ha concluso un trattato fiscale con il Regno Unito, trattato che include una disposizione sulla non discriminazione.
Plusvalenze – Le plusvalenze rientrano nei redditi imponibili di una società. Gli utili (o le perdite) derivanti dalla cessione di partecipazioni rilevanti, sia in aziende del Regno Unito che in aziende straniere, possono essere esentati. Le condizioni principali di esenzione generalmente richiedono che la società cedente abbia posseduto continuamente almeno il 10% delle azioni della società che sta per essere ceduta, per almeno dodici dei ventiquattro mesi precedenti la cessione, e che la società cedente e quella che sta per essere ceduta devono essere società commerciali o membri di una società commerciale (senza una sostanziale esistenza di attività non commerciali) per almeno dodici mesi precedenti la cessione (in alcuni casi questa condizione deve permanere per ventiquattro mesi) e immediatamente dopo la cessione. Quando viene effettua l’opzione per escludere i redditi della PE, l’esclusione può essere applicata ai redditi e alle perdite di particolari beni di capitale delle PE, se non la società non sia ad azionariato ristretto. Una società non residente non è generalmente soggetta a tassazione sulle plusvalenze se non il suo capitale sia tenuto da una PE del Regno Unito.
La tassa annuale sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili (ATED) si applica sia ai soggetti residenti nel Regno Unito che e alle aziende non residenti e ad alcuni altri soggetti che posseggono immobili nel Regno Unito valutati più di 1 milione di sterline (GBP 500.000 dal 1° aprile 2016). Ci sono varie deroghe relative a tale imposizione.
Perdite –Le perdite generalmente possono compensare tutti gli utili dell’esercizio dell’anno (comprese le plusvalenze), con il riporto permesso dell’eccesso dell’anno precedente. Le perdite commerciali possono essere portate avanti nel tempo illimitatamente (se non vi sia un cambio di proprietà della società e un’importante cambiamento nella natura e nella gestione del commercio entro tre anni), ma possono essere compensate solo contro redditi di negoziazione. Le minusvalenze possono essere compensate solo contro plusvalenze e possono essere riportate solo in avanti.
Aliquote – L’aliquota principale dell’imposta sulle società è del 20% dal 1° aprile 2015 (ridotta dal 21%). L’aliquota principale non si applica ai redditi separati (definiti “ring fence”) derivanti dall’estrazione e dai diritti petroliferi. Un’aliquota del 20% sul profitto si applica alle aziende con utili imponibili inferiori a 300.000 sterline l’anno. Le società con utili imponibili tra 300.000 e 1.5 milioni di sterline sono impostate gradualmente a un aliquota media tra l’aliquota principale e l’aliquota del 20%. I limiti di 300.000 e 1,5 milioni di sterline sono ridotti se la società ha società collegate o il periodo contabile è inferiore ai dodici mesi.
Nel caso in cui aziende multinazionali utilizzino le modalità elusive per deviare profitti all’estero e evitare l’imposizione fiscale del Regno Unito si applica un’aliquota del 25% si applica.
Addizionali– No
Imposta minima alternativa – No
Credito d’imposta estero – Una società residente nel Regno Unito è soggetta alla tassazione sulle società sui suoi redditi provenienti da tutto il mondo (comprese le plusvalenze), con la possibilità di usufruire dei crediti derivati per la maggior parte da imposte estere. Come osservato in precedenza, una società britannica può scegliere di esentare gli utili (o le perdite) delle PE estere dall’imposta sulle società nel Regno Unito, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Quando tali redditi sono esclusi dalla tassazione del Regno Unito, non sono usufruibili crediti d’imposta.
Esenzione fiscale delle plusvalenze – La maggior parte dei dividendi, inclusi quelli esteri, sono esenti (vedere “Tassazione dei dividendi”). Inoltre, non sono soggette all’imposta sulle società (vedere sopra “Plusvalenze”) le plusvalenze da cessione di una considerevole (vale a dire il 10% o più) partecipazione in alcune società.
Regime di società holding – Vedi “Esenzione fiscale delle plusvalenze” sopra.
Incentivi – Una consistente detrazione fiscale è ottenibile per i costi di ricerca e sviluppo (R&S) ed è del 230% per le piccole o medie imprese e del 130% per le grandi imprese. Per i costi ammissibili sostenuti dall’1 aprile 2013, le società possono rivendicare una linea di credito R&S “above the line” a un aliquota del 11%. Il regime di “patent box” è stato introdotto con effetti dall’1 aprile 2013, permettendo alle società di scegliere di applicare un aliquota effettivo del 11% dell’imposta sulle società per tutti i redditi attribuibili a brevetti ammissibili, se pagati separatamente come royalties o incorporati nel prezzo di vendita dei prodotti. La scelta resta in vigore per cinque anni. Tale regime diviene obbligatorio dal 1° aprile 2016.
Ritenuta alla fonte:
Dividendi – Non vi è alcun genere di ritenuta alla fonte sui dividendi pagati dalle società del Regno Unito ai sensi del diritto nazionale, anche se una ritenuta alla fonte del 20% si applica in genere alle distribuzioni degli utili pagate da un REIT, ad esclusione dei redditi da locazione.
Interessi – L’interesse pagato ai non residenti è soggetto a una ritenuta alla fonte del 20%, se non l’aliquota si riduca per mezzo di un trattato fiscale o che l’interesse sia esente ai sensi delle direttive UE sugli interessi e royalties. Una riduzione ai sensi di un trattato fiscale non è automatica, e devono essere le autorità fiscali del Regno Unito a concedere un’autorizzazione anticipata.
Royalties – Le royalties pagate a un non residente sono soggette a una ritenuta alla fonte del 20%, se non l’aliquota si riduca per un trattato fiscale o le royalties siano esenti per le direttive dell’Unione Europea. Non è richiesta un’autorizzazione preventiva per applicare un aliquota ridotto previsto da un trattato.
Commissioni per i servizi tecnici – No
Imposta sulle rimesse di filiale – No
Altre imposte sulle società:
Imposta sui conferimenti – No
Imposta sul libro paga – No
Imposta sui beni immobili – I locatari di immobili a uso non abitativo devono pagare un’imposta nazionale sui beni immobili non domestici. Le autorità riscuotono l’imposta a un aliquota commercialmente uniforme, che è deducibile nel calcolo del reddito soggetto all’imposta sulle società. Le autorità locali applicano le imposte locali sulla locazione dei beni immobili.
Sicurezza sociale – I datori di lavoro sono tenuti a versare contributi previdenziali legati alla retribuzione insieme alle detrazioni dal libro paga dei dipendenti (vedi “Altre imposte sugli individui” sotto)
Imposta di registro – Sul trasferimento di azioni nel Regno Unito viene applicata un aliquota dello 0,05% a carico del cessionario. L’imposta “Stamp Duty Land Tax” (SDLT) si applica sul trasferimento di beni immobili del Regno Unito. Per gli immobili residenziali le aliquote vanno dallo 0% al 12% a seconda del valore della proprietà (l’aliquota massima passerà al 15% dal 1° aprile 2016). Le aliquote per le proprietà non residenziali vanno dallo 0% al 4%. Un aliquota del 15% si applica alla società agli acquisti di immobili residenziali del valore superiore alle 500.000 sterline. In alcuni casi i trasferimenti all’interno di una società di gruppo possono essere esenti dall’imposta di registro SDLT.
Imposta sui trasferimenti – Vedi “Imposta di registro” sopra.
Altro – L’ATED è un onere fiscale annuale che si applica alle aziende e ad alcune altre persone giuridiche in base ai loro immobili residenziali del valore di oltre 1 milione di sterline (GBP 500.000 a partire dal 1° aprile 2016), a prescindere dalla residenza del soggetto che possiede la proprietà. L’importo di ATED da versare dipende dal valore della proprietà. L’esenzione è disponibile dove, in linea di massima, la proprietà viene utilizzata per scopi commerciali e non è occupato da una persona collegata con la società o altra entità che possiede la proprietà.
Le compagnie di navigazione possono scegliere di pagare la “tonnage tax” al posto della normale imposta delle società.
Regole anti-elusione:
Transfer pricing – Disposizioni globali sul transfer pricing si applicano alle operazioni di società sia residenti che non residenti. Le norme sul transfer pricing nel Regno Unito seguono i principi dell’OCSE. Ciò include l’obbligo di preparare la documentazione per dimostrare la conformità allo standard “arm’s lenght”.
Sottocapitalizzazione – Si applicano i principi dell’arm’s lenght. Non esistono disposizioni relative alla limitazione di responsabilità. Sono possibili accordi anticipati sulla sottocapitalizzazione (Vedi “Reddito imponibile” per le regole “debt capt” sopra).
Società estere controllate – Le disposizioni relative alle CFC sono applicate, se, in generale, una società del Regno Unito ha un interesse diretto o indiretto di almeno il 25% in una società non residente che è controllata da un residente nel Regno Unito. Delle nuove regole si applicano per il periodo contabile con dopo il 1 gennaio 2013 e sono più specificamente mirate a situazioni in cui i redditi sono stati artificialmente deviati dal Regno Unito. Il regime opera sulla base del flusso di reddito e vi è un test “gateway” e un numero di disposizioni che si possono applicare per esentare una società dalle regole. Quando la normativa sulle CFC viene applicata, ai fini della tassazione i redditi relativi alla CFC vengono calcolati come se la società e i suoi azionisti fossero residenti nel Regno Unito. Inoltre, una società finanziaria estera può essere completamente o parzialmente esentata dalla tassazione sui redditi, se questi derivano da certi meccanismi di finanziamento del gruppo estero. La parziale esenzione agisce tassando il 25% dei redditi della finanziaria estera al aliquota dell’imposta sui redditi a carico della società principale (da ciò risulterà un aliquota effettivo del 5,75% basato sul aliquota principale del 23%, applicato dal 1 aprile 2014).
Altro –Vi sono molte norme anti-elusione specifiche. Un regolamento generale anti abuso (GAAR) vale per gli accordi intrapresi dopo il 17 luglio 2013. Il GAAR si applica per una vasta gamma di imposte, tra cui le imposte sulle società, sul reddito, sulle plusvalenze e su quelle di registro. La normativa conferisce alle autorità fiscali del Regno Unito di poter applicare il GAAR per contrastare i vantaggi derivanti da regimi fiscali non pertinenti.
Obblighi informativi – Alcuni regimi fiscali che si traducono in un vantaggio fiscale riguardo le imposte del Regno Unito e che rientrano in speciali elenchi, devono essere comunicati alle autorità fiscali, ad esempio, un promotore e l’utente devono annotare l’uso di tali regole sulla dichiarazione dei redditi. Separatamente, alcune operazioni del valore superiore ai 100 milioni di sterline, effettuate ad esempio con l’emissione di azioni o obbligazioni, o nelle quali il cedente permette il trasferimento di azioni o obbligazioni di una controllata estera di una società del Regno Unito, devono essere riportate alle autorità fiscali del Regno Unito entro sei mesi dalla transazione. Vi è una lista di transazione escluse che non necessitano di essere riportate.
Amministrazione e conformità:
Anno d’imposta – L’anno d’imposta è il più breve tra il periodo di dodici mesi e il periodo per il quale la contabilità fa riferimento.
Dichiarazioni fiscali in consolidato – Tutte le società presentano le dichiarazioni fiscali separatamente. Tuttavia, con lo sgravio fiscale di gruppo, le perdite possono essere trasferire tra società di gruppo del Regno Unito (principalmente dove una società è controllata al 75% da un’altra o entrambe sono controllate al 75% dalla stessa società capogruppo in termini di azioni di proprietà, diritti di reddito e di diritti su una liquidazione, tenendo conto delle partecipazioni dirette e indirette). Vi sono anche altre regole sui gruppi che si applicano alle plusvalenze, permettendo ad esempio trasferimenti di assets tra le società del gruppo con la regola “no gain/no loss”: (nessun guadagno/nessuna perdita), o di trasferire redditi e perdite tra i membri del gruppo.
Requisiti di presentazione –Nel Regno Unito opera un regime fiscale di autodeterminazione delle imposte. Le grandi società pagano l’imposta in rate trimestrali a partire dal settimo mese del loro anno finanziario. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro dodici mesi dalla fine del periodo. E’ obbligatoria la presentazione online di tutte le dichiarazioni dei redditi delle società.
Sanzioni – Le società sono passibili di una sanzione forfettaria di 100 sterline per la mancata presentazione di una dichiarazione dei redditi entro la data prestabilita, più ulteriori 100 sterline se la dichiarazione viene presentata oltre i tre mesi dalla scadenza. Ulteriori sanzioni possono essere applicate a dichiarazioni presentate con un ritardo massimo di sei mesi. Possono esserci sanzioni per errori involontari o deliberati anche se questi possono essere ridotte a seconda del comportamento del contribuente (ad esempio la dichiarazione volontaria di quanto non dichiarato, la collaborazione nelle indagini fiscali ecc…). Sono dovuti interessi sul ritardato pagamento delle imposte.
Normative – La legislazione fiscale del Regno Unito comprende una serie di disposizioni anti-elusione per le quali possono essere richieste autorizzazioni legali anticipate. Inoltre, nell’ambito di un’autorizzazione non legale, nominalmente e in piena trasparenza, dove esiste sia rilevanza commerciale che incertezza materiale, può essere richiesta alle autorità fiscali del Regno Unito la valutazione sulle conseguenze, dal punto di vista fiscale, di specifiche transazioni.
Tassazione personale:
Basi – Gli individui residenti e domiciliati nel Regno Unito sono soggetti a imposta sul loro reddito e sui redditi da tutto il mondo. Trattamenti diversi possono essere applicati quando una persona, anche se residente, non è domiciliata nel Regno Unito.
Residenza – L’SRT è basato su una combinazione di presenza fisica e fattori di collegamento con il Regno Unito e altre giurisdizioni. Il domicilio è un concetto diverso dalla residenza. Il domicilio di un individuo può essere determinato dal domicilio dei suoi genitori o può essere acquisito per scelta. I contribuenti residenti nel Regno Unito ma non domiciliati, possono godere di un trattamento fiscale favorevole riguardo i redditi e i beni posseduti fuori dal Regno Unito. Nuove regole dovrebbero essere introdotti a partire dal 6 Aprile 2017 che limitano lo status dei non risiedenti ai fini fiscali, tra cui la regola del “supposto domicilio” per l’imposta sul reddito, l’imposta sulle plusvalenze e ai fini dell’imposta di successione dopo 15 anni di residenza, e per tutti i soggetti nati nel Regno Unito e ivi domiciliati.
Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – Le persone fisiche compilano la dichiarazione dei redditi separatamente, indipendentemente dallo stato civile.
Reddito imponibile – Gli individui residenti nel Regno Unito, secondo la SRT e domiciliati nel Regno Unito sono soggetti all’imposta del Regno Unito sul loro reddito mondiale. I residenti che non sono domiciliati nel Regno Unito possono presentare una richiesta di tassazione basata sul trattamento “remittance basis” da applicare ai redditi esteri in cambio di un’imposta addizionale di 30.000 sterline per anno per i contribuenti che sono stati residenti del Regno Unito per sette degli ultimi nove anni, aumentato a 60.000 sterline per quelli che lo sono stati per dodici degli ultimi quattordici anni, La “remittance basis” si può anche applicare senza richiesta se, in generale, il reddito estero non rimesso (e gli utili di capitale) è inferiore a 2.000 sterline.
Plusvalenze – Gli individui domiciliati e residenti nel Regno Unito sono soggetti all’imposta sulle plusvalenze e su tutte le attività imponibili, indipendentemente da dove si trovino. Similmente alle regole per il reddito d’oltremare, un individuo che non sia domiciliato nel Regno Unito può fare una richiesta di tassazione basata sul trattamento “remittance basis”, da applicare alle plusvalenze su assets non britannici (vedi “Reddito imponibile” sopra). E’ disponibile un’esenzione annuale per ridurre le plusvalenze (11.100 sterline per il 2015/16), tranne che per gli anni di imposta per i quali sia stata richiesta la “remittance basis”. Qualora gli individui che hanno lasciato il Regno Unito per diventare non residenti realizzino redditi dopo la loro partenza, tali redditi non sono impostabili nel Regno Unito sugli utili di capitale, a meno che questi siano stati assenti dal Regno Unito per meno di cinque anni fiscali e che essi abbiano acquisito l’asset prima della loro partenza.
Deduzioni e detrazioni – Agli individui sono concesse deduzioni e detrazioni dal reddito (10,600 sterline per il 2015/16). Una detrazione maggiore è ottenibile per gli over sessantacinque. La detrazione personale di base per l’imposta sul reddito è gradualmente ridotta a zero per gli individui con “reddito netto rettificato” al di sopra delle 100.000 sterline.
Tassi – L’imposta sul reddito viene determinata con aliquote progressive. Il reddito superiore alle 150.000 sterline è tassato al 45% (l’“aliquota addizionale” che grava su tutti i redditi tranne che sui dividendi) o al 30,6% (l’“aliquota addizionale sui dividendi” che grava sui dividendi). Per il 2015/16, il reddito imponibile tra 31.786 e 150.000 sterline è tassato al 40%, (il così chiamato “aliquota superiore”) o al 25% (il “aliquota di dividendo superiore”). Il reddito inferiore a 31.786 sterline (per il 2015/16) è gravato da tassi tra lo 0% e il 20% a seconda del tipo e dell’importo del reddito. Dividendi da società del Regno Unito e da molte società non britanniche usufruiscono di un credito fisso esente imposte (il credito non è usufruibile dagli individui che detengono il 10% o più in una società non britannica e laddove la società abbia residenza in un territorio che non ha stipulato un trattato fiscale con il Regno Unito). L’aliquota dell’imposta sugli utili di capitale è determinata dagli utili di capitale e dal reddito, ed è del 28% se un individuo è soggetto a pagare l’imposta sui redditi all’aliquota superiore o all’aliquota di dividendo superiore. Per il 2015/16, se il reddito impostabile è inferiore a 31.786 sterline, l’aliquota sugli utili di capitale è del 18% fino a che i redditi sommati ai redditi non siano superiori al limite di 31.786 sterline. La cessione di attività d’impresa (“entrepreneur’s relief”) da parte di persone, riduce l’aliquota sulle plusvalenze al 10%, limitatamente a 10 milioni di sterline di guadagno dell’individuo, considerate per l’intero corso della vita. Nessuna imposta è dovuta su redditi fino all’annuale importo esente (11.100 sterline per il 2015/16).
Altre imposte sugli individui:
Imposta sui conferimenti – No
Imposta di registro –I trasferimenti di azioni nel Regno Unito è gravata di un’imposta dello 0,05%. Un’imposta di registro, la “Stamp Duty Land” è imposta sui trasferimenti di beni immobili residenziali e non residenziali nel Regno Unito. Vedi “Imposta di registro” su “Altre imposte sulle società” sopra)
Imposta sulle acquisizioni di capitale – No
Imposta sui beni immobili – L’aliquota nazionale d’imposta sui beni immobili non abitativi è dovuto dai singoli occupanti dei locali commerciali. Le autorità locali raccolgono l’imposta a un’aliquota uniforme, deducibile nel calcolo del reddito imponibile. Sugli immobili abitativi si applicano le imposte comunali.
Imposta sulle successioni/patrimonio – L’imposta di successione grava sulle proprietà trasferite dopo un decesso, su alcuni regali fatti durante i sette anni prima della morte e su alcuni trasferimenti fatti in corso di vita (ad esempio un fiduciario discrezionale). Se dovuta, l’imposta di successione sui beni superiori a 325.000 sterline (2015/16 e 2006/17) ha un’aliquota del 40% (20% per determinati trasferimenti in corso di vita). I trasferimenti tra coniugi, in vita o alla morte, generalmente sono esenti da imposta di successione se non soltanto il donatore abbia domicilio nel Regno Unito. Per gli individui non domiciliati, solo la proprietà immobiliare del Regno Unito è soggetta all’imposta di successione, anche se il “soggiornante da lungo periodo” è considerato domiciliato nel Regno Unito (soltanto ai fini dell’imposta di successione) una volta che un individuo è stato residente nel Regno Unito in diciassette degli ultimi venti anni fiscali.
Imposta sul valore netto e sul patrimonio – No
Sicurezza sociale – I contributi assicurativi nazionali (NIC) sono a carico dei datori di lavoro, dipendenti e lavoratori autonomi. Ad esempio, per il 2015/16 sui dipendenti pagati settimanalmente grava un NIC all’aliquota del 12% sul reddito settimanale compreso tra le 155 e le 815 sterline, e il 2% sul reddito eccedente tale importo. Per i datori di lavoro il NIC è dovuto a un’aliquota del 13,8% su tutti i redditi superiori alle 156 sterline settimanali (per il 2015/16). Per il 2015/16, i lavoratori autonomi pagano un NIC a un’aliquota del 9% sul reddito annuo compreso tra le 8.060 e le 42.385 sterline (per il 2015/16) e il 2% per quello eccedente 42.835, insieme ad una imposta fissa di 2,80 sterline a settimana (per il 2015/16).
Amministrazione e conformità:
Anno d’imposta – L’anno d’imposta è compreso tra il 6 aprile e il 5 aprile del mese successivo.
Dichiarazione delle imposte e pagamento – Le imposte sul reddito da lavoro dipendente sono trattenute dal datore di lavoro sotto il sistema “Pay as You Earn” (PAYE) e versate alle autorità fiscali. Le imposte sul reddito non soggette al PAYE e le plusvalenze sono auto valutate. Se un individuo è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi, questa deve essere inoltrata entro il 31 ottobre (o il 31 gennaio se inoltrata online) dopo la scadenza dell’anno fiscale. Il pagamento della imposta deve essere effettuato entro il 31 gennaio successivo all’anno fiscale. Un acconto d’imposta può essere richiesto il 31 gennaio di quell’anno fiscale e il 31 luglio nell’anno fiscale successivo.
Sanzioni – Gli individui sono passibili di una sanzione di 100 sterline per la mancata presentazione di una dichiarazione dei redditi alla data di scadenza. Le sanzioni aumentano se la dichiarazione è presentata oltre tre mesi dopo la data di scadenza. Sanzioni fiscali possono essere richieste anche per motivi quali i ritardi di pagamento di imposte e di dichiarazioni dei redditi non accurate o deliberatamente errate. Sulle imposte pagate in ritardo sono dovuti interessi.
Imposta sul valore aggiunto:
Operazioni imponibili – L’IVA si applica alla maggior parte delle vendite di beni, prestazioni di servizi e alle importazioni.
Tassi – L’aliquota IVA normale è del 20%, e un’aliquota ridotta del 5% per alcune voci. Esistono inoltre specifici sgravi ad aliquota zero ed esenzioni.
Registrazione – La registrazione è obbligatoria per le imprese le cui operazioni imponibili superano 82.000 sterline (per il 2015/16) in un determinato anno, o se si ritiene che un’attività eccederà questa soglia di imponibile nei successivi trenta giorni. E’ possibile per le imprese l’iscrizione volontaria, con operazioni imponibili inferiori alla soglia di 80.000 sterline. La cancellazione della registrazione è possibile se le operazioni imponibili scendono al di sotto di 80.000 sterline (per il 2015/16). Se una società non dispone di una sede nel Regno Unito la soglia di registrazione non è applicata. La data di registrazione sarà la data della prima delle operazioni imponibili o la data della prima operazione imponibile che è attesa nei successivi trenta giorni.
Dichiarazione e pagamento – La dichiarazione dell’IVA è dovuta, generalmente, su base trimestrale. I contribuenti sono assegnati a uno di tre periodi di dichiarazione. Si può anche compilare la dichiarazione su base mensile. Se la dichiarazione non è inoltrata alla data dovuta o l’IVA non è pagata, il debitore è passibile di una sovratimposta.
Fonti legislative sulle imposte: Income and Corporation Taxes Act 1988, Taxation of Chargeable Gains Act 1992, VAT Act 1994, Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003, Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005, Income Tax Act 2007, Corporation Tax Act 2009, Corporation Tax Act 2010, Taxation (International and Other Provisions) Act 2010, Inheritance Tax Act 19M and annual Finance Acts Tax treaties: Il Regno Unito ha concluso approssimativamente 125 trattati fiscali.
Autorità sulle imposte: HM Revenue e Customs
Organizzazioni internazionali: OCSE, UE, WTO